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Regolarizzazione 2009: sanzioni per chi rinuncia al procedimento

La lettura del comma 9, art. 1ter, della legge 102/2009 prevede la sospensione dei procedimenti a carico del datore di lavoro - Con la circolare n. 6466 del 29 ottobre 2009 il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione rende noto che il datore di lavoro che abbia presentato domanda di emersione per un lavoratore irregolare è tenuto a completare tutte le operazioni previste per il procedimento. Infatti proprio con il versamento forfettario di 500 euro si è manifestata la volontà da parte del datore di lavoro di assumere il lavoratore e pertanto non potrà rinunciare a tale procedimento senza prima aver firmato il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione e adempiendo all'assunzione tramite le comunicazioni all'Inps.

Rinunciare alla procedura vuol dire comunque assumersi delle responsabilità che comporteranno l'archiviazione e la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro per le violazioni relative all'impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

La rinuncia può essere fatta solo per cause di forza maggiore, come ad esempio il decesso della persona da assistere, ma sarà comunque possibile al momento della convocazione, il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto. ovvere il rilascio al lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il predetto subentro non sia possibile.

Mentre l’indicazione sul mod. F24 di un codice tributo invertito (RINT o REXT) non comporta esclusione dalla sanatoria, trattandosi di un errore materiale che non inficia la validità della domanda.

Circolare n. 6466 del 29 ottobre 2009

Circolare n. 023090 del 13 ottobre 2009 INPS

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Sabato, 31 Ottobre 2009 - a.p.


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