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Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. - Con una circolare il Ministero dell'Interno in seguito all'entrata in vigore della legge 15 luglio 20099 n. 94 che ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina sull'immigrazione, ha fornito alcuni chiarimenti sulla attualità del divieto di segnalazione all'autorità degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno che chiedono assistenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Il divieto di segnalazione tutt’ora in vigore non è mai stato abrogato, né modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, quindi, continua a trovare applicazione, per i medici e per il personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie.

L'obbligo del referto, pertanto, sussiste esclusivamente in base all'art. 365 del codice penale, in presenza di delitti per i quali si deve procedere d’ufficio, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Infine chiarisce di Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, che "tale obbligo, non sussiste per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dall’art. 1, comma 16 della legge n. 94/2009, attesa la sua natura di contravvenzione e non di delitto.

Circolare del 27 novembre 2009

Legge 15 luglio 2009, n. 94

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Martedì, 1 Dicembre 2009 - a.p.


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