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Regolarizzazione 2009: se il datore di lavoro non si presenta?

Ipotesi in cui il datore di lavoro non risponde alla convocazione dello Sportello Unico per l'immigrazione - Sono arrivate tantissime segnalazioni da parte di cittadini extracomunitari di tutta Italia che dopo che il datore di lavoro ha inoltrato la domanda di emersione dal lavoro nero ex L. 102/09 non si è presentato alla convocazione presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno. In questi casi, non c’è da preoccuparsi. La circolare n. 8392 del 28 dicembre 2009 emanata dal Ministero dell’Interno - Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - ha impartito ulteriori istruzioni agli Uffici dipendenti per la gestione della pratiche di emersione nei casi in cui il rapporto di lavoro si interrompa ancora prima del completamento della procedura di emersione. La circolare è molto chiara: verrà rilasciato il permesso di attesa occupazione nel caso in cui siano espletati tutti gli adempimenti previsti dalla legge di emersione.

Pertanto è necessario, inoltrare allo Sportello Unico una istanza di accesso agli atti, perché la comunicazione di convocazione per la firma viene inviata solamente al datore di lavoro, in cui si richiede allo sportello di ricevere personalmente la comunicazione della data di convocazione. Questo per evitare che il datore di lavoro non comunichi al lavoratore la data di convocazione, anche perché in questo caso dovrà semplicemente dichiarare che lo straniero si è reso irreperibile.

Purtroppo l’altro aspetto è più inquietante. Il datore di lavoro che non si presenterà allo Sportello Unico sarà punibile per i reati e gli illeciti commessi, ma al lavoratore non gli verrà rilasciato nessun permesso di soggiorno.

Vedi la circolare n. 8392 del 28 dicembre 2009

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Martedì, 16 Febbraio 2010 - a.p.


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