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Decreto Flussi stagionali 2010. Al via le procedura on line per i nulla osta

Pubblicato il decreto per i lavoratori stagionali 2010 - Finalmente ci siamo. Dalle ore 8.00 di oggi 21 aprile e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare le domande per i cittadini non comunitari residenti all'estero, entro la quota massima di 80.000 unità. Previste 4.000 unità per lavoro autonomo.

I datori di lavoro possono presentare le domande di nulla osta per lavoro stagionale previste dal Decreto Flussi 2010, utilizzando l’apposito programma disponibile all'indirizzo:
http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download

Lavoratori Stagionali

- quota: 80mila ingressi
- chi può entrare?: lavoratori provenienti da Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedoni, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
- lavoratori extracomunitari che sono stati titolari di un permesso per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009.

Lavoratori Autonomi

- quota: 4mila ingressi di cittadini extracomunitari.
- chi può entrare? imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani di Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Per quanto concerne l'ingresso sul territorio nazionale per lavoro autonomo si richiamano le procedure previste dall'art.26 del T.U. n.286/98 e dall'art.39 del D.P.R. 394/99.

La richiesta di visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere presentata alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane competenti per la residenza del Paese di origine.

Nel Decreto Flussi vengono determinate le categorie di lavoro autonomo che possono fare ingresso in Italia, il numero delle quote ed eventuali quote riservate a specifiche nazionalità.

Per il rilascio del visto per lavoro autonomo l’interessato deve dimostrare di:

* disporre di adeguate risorse finanziarie per il normale svolgimento dell’attività autonoma da intraprendere. I parametri di riferimento devono essere richiesti, anche per il tramite di un procuratore, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o all’Ordine Professionale competente; tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia da parte del richiedente di una somma non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2009 5317,65 euro);

* essere in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di determinate attività (qualifiche professionali, iscrizioni ad albi o registri professionali);

* essere in possesso del nulla osta dell’Autorità competente di data non anteriore a tre mesi che dichiari la non sussistenza di motivi che impediscano il rilascio dell’autorizzazione o della licenza di svolgimento dell’attività; tale nulla osta può essere richiesto anche tramite un procuratore;

* avere la disponibilità di una sistemazione abitativa autonoma;

* fornire garanzia di enti, cittadini italiani o stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno o certificare un reddito annuo che superi il livello minimo previsto per l’esenzione dalla spesa sanitaria (per il 2009 Euro 8.900).

Si dovrà presentare alla Questura territorialmente competente, anche tramite un proprio procuratore, la dichiarazione preventiva, la copia della domanda e della documentazione allegata.
Entro venti giorni dalla richiesta la Questura rilascerà la dichiarazione preventiva o l’attestazione con in calce il nulla osta provvisorio al rilascio del visto per lavoro autonomo. Tale nulla osta, unitamente a copia della documentazione, dovrà essere presentata alla Rappresentanza Consolare Italiana competente per la domanda del visto di ingresso per lavoro autonomo.
Il visto viene rilasciato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 giorni.

Sono inoltre previste:

fino a 1500 conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo;

- 1000 ingressi per lavoro autonomo riservati ai cittadini libici come contropartita del trattato Italia-Libia. Il Paese di Gheddafi si è inoltre impegnato a contribuire finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini in Italia per attività artigianali.

Lavoratori formati in patria

quote: 2mila cittadini extracomunitari che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico 286/98. Si tratta di programmi avviati all'estero da associazioni ed enti italiani, approvati dal governo, che garantiscono a chi li frequenta un canale preferenziale per entrare in Italia Anche per questi lavoratori la domanda si presenta solo online dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Circolare n. 3965 del 18 giugno 2010 Ministero Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Lavoro stagionale: misure di contrasto al lavoro “in nero”.

Circolare n. 3500 del 25 maggio 2010
Decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010

Articolo aggiornato al 18 giugno 2010

Circolare n. 14 del 19 aprile 2010 Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali

All. 2 - Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali

All. 3 Ripartizione territoriale delle quote per conversioni del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in lavoro autonomo e per richieste di permesso di soggiorno di lavoro autonomo di stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro paese

circolare n. 2699 del 19 aprile 2010

Flussi stagionali 2010, al via la pre-compilazione delle domande

Decreto del 1 aprile 2010 Presidente del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 91 del 20/04/2010

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Mercoledì, 21 Aprile 2010 - a.p.


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