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Aggravante di clandestinità bocciato dalla Consulta

La motivazione della Corte Costituzionale - L'aggravante di clandestinità misura introdotta con il decreto sicurezza e poi trasformato nella legge 94/2009, è stato bocciata dalla Corte Costituzionale.
Per i giudici l'aggravante risulta essere fortemente discriminatoria per gli extracomunitari, ed inoltre va in contrasto con i principi che sono alla base dell'Unione Europea e con l'articolo 3 della Costituzione italiana.
La Corte ha poi spiegato nelle motivazione che è illogico ritenere più gravi gli atteggiamenti degli extracomunitari rispetto a identiche condotte dei cittadini italiani. Nella sentenza, è stato sottolineato come sulla decisione abbia pesato tanto anche un’errata presunzione della norma, che lascia intendere poco velatamente una insensata maggiore pericolosità del cittadino extracomunitario. L'aggravante di clandestinità si pone anche in contrapposizione l'articolo 25 della Costituzione, il quale prevede che la pena debba derivare non dalle qualità dell’imputato, ma semplicemente dal comportamento posto in essere. In ogni caso la Consulta ha fatto salvo il reato di clandestinità (art. 10 bis), condotta che in precedenza era annoverata tra gli illeciti amministrativi.

Aggravante di clandestinità discriminatoria - Illegittimità costituzionale
Vedi la sentenza n. 249

Reato di ingresso e soggiorno irregolare (art 10 bis 286/98).
Inamissibilità ed infondatezza dell’illegittimità costituzionale
Vedi la sentenza n. 250

L'immigrazione clandestina diventa reato. In vigore dall'8 agosto 2009



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Venerdì, 9 Luglio 2010 - a.p.


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