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Chiarimenti su come utilizzare le dichiarazioni sostitutive da parte degli stranieri

Emanata una circolare del Ministero dell'Interno - Dal 1° gennaio scorso, è entrata in vigore la legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata sulla Gazzetta Ufficialen. 265, del 14 novembre 2011, che, con l'art. 15, ha modificato, in alcune parti, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari i materia di documentazione amministrativa.
La legge pur avendo inciso in modo evidente sul testo degli articolo 40 e 43 del citato DPR 445/2000, non è intervenuta sulla previsione contenuta nell'articolo 3, ove sono chiaramente individuati i soggetti cui il testo unico in materia di documentazioneamministrativa si applica, nonchè le specifiche deroghe.
In particolare l'articolo 3 del citato DPR 445/2000, precisa che “I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero."
La circolare del Ministero dell'interno emanata il 24 gennaio scorso, ha chiarito che in assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, si ritiene che, nei procedimenti amministrativi curati dalle Questure, debbano essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero o nel relativo regolamento di attuazione.
Alcuni esempi in cui le certificazioni debbono essere rilasciate dalla pubblica amministrazione:

- il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (articolo 16, del novellato DPR 394/99),

- la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell'alloggio i uso (articoli 29, comma 3 e 30 del novellato   
  decreto legislativo 286/98),

- la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio
  del permesso di soggiorno per attesa occupazione (articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 37, comma 5, del novellato DPR 394/99),

- la certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 46 del novellato DPR 394/99)

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Venerdì, 27 Gennaio 2012 - a.p.


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