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Sanatoria 2012, permesso anche con rinuncia del datore di lavoro

La procedura prevede che il datore di lavoro completi la domanda telematica - Con l'ultima circolare ministeriale, il Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione che si occupa della gestione dei flussi di ingresso di cittadini extracomunitari in Italia, ha voluto chiarire alcuni aspetti che riguarda la recente "sanatoria" e che ha coinvolto migliaia di immigrati che non avevano il permesso di soggiorno ma lavoravano in Italia.

TUTTE LE DOMANDE NON COMPLETATE DOVRANNO ESSERE COMUNQUE INVIATE
In particolare, si fa riferimento al contributo forfettario di mille euro che molti datori di lavoro hanno pagato entro il termine stabilito (15 ottobre 2012) ma che successivamente non hanno inviato la domanda telematica. In questo caso, la circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012, specifica che "l'avvenuto pagamento del contributo può considerarsi come manifestazione espressa di volontà del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario".

Questo vuol dire che ogni contributo forfettario corrisponde ad una domanda e pertanto deve essere inviata in ogni caso. Dalle ore 08.00 del 10 dicembre 2012, infatti, il Ministero metterà a disposizione la sua area privata on line per poter completare le domande non inviate, senza necessità di registrarsi.

Il datore di lavoro potrà usare le seguenti credenziali:

per la email utente: codice fiscale o la partita iva del datore di lavoro riportato sul modello F24;
per la password: numero identificativo del lavoratore presente sul modello F24.

A questo punto, si dovrà procedere alla compilazione di uno dei moduli (EM-DOM o EM-SUB) che riguardano il lavoro domestico e il lavoro subordinato. Le domande potranno essere inviate fino al 31 gennaio 2013.

INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Come già sopra specificato, il datore di lavoro deve completare in ogni caso la procedura di emersione tramite l'inoltro telematico della domanda. Soltanto dopo aver firmato il contratto di soggiorno, il datore potrà porre fine al rapporto di lavoro, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della procedura allo Sportello Unico, si dovrà inviare una comunicazione scritta allo stesso e alla sede locale INPS. L'interruzione potrà determinarsi a causa di forza maggiore (decesso della persona d'assistere, cessazione dell'azienda, etc..). In questo caso, al momento della convocazione potrà subentrare un familiare o di un'altra azienda, modificando anche il contratto. Nel caso in cui questo non sia possibile, sarà rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Nell'ipotesi invece, che il rapporto di lavoro venga interrotto per altri motivi, il datore di lavoro è tenuto comunque a presentarsi con il lavoratore presso lo Sportello Unico, per formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificandone anche i motivi. Questo adempimento servirà per l'effettiva estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto anche al versamento dei contributi previdenziali per tutta la durata del rapporto lavorativo e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. Anche in questo caso al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

DISCONOSCIMENTO DELL'ISTANZA
La circolare ministeriale riconosce anche che è possibile un furto d'identità e per questo il datore di lavoro si dovrà presentare allo Sportello Unico, denunciando l'accaduto.

https://www.immigrazione.biz/img/ico_allegato.gifVedi la circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012 del Ministero dell'Interno


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Giovedì, 6 Dicembre 2012 - a.p.


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