Definizione di lavoratori svantaggiati
Chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Con la nota del 21 dicembre scorso, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla definizione dei cosidetti “lavoratori svantaggiati”.
Tra questi emergono coloro che appartengono alla categoria dei “membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile” di cui alla lettera f), Reg. (CE) n. 800/2008, occorre riferirsi a tutte quelle minoranze che, sulla base di specifici provvedimenti, risultano già individuate in ragione dell’appartenenza linguistica.
Ci si riferisce, in particolare, alle minoranze “linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano” contemplate dall’art. 2 della L. n. 482/1999 che promuove, in attuazione dell’art. 6 della Costituzione, all’art. 1, comma 2, “la valorizzazione delle lingue e delle culture” delle popolazioni ivi individuate e che, in base a tale Legge, risultano ufficialmente riconosciute in Italia.
In ogni caso si ritiene che debba coesistere in capo al soggetto beneficiario, al momento dell’assunzione, oltre al requisito dell’appartenenza alla minoranza linguistica, dimostrabile anche con autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, anche il necessario presupposto richiesto dalla disciplina comunitaria secondo cui il lavoratore presenti la “necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.
Interpello n. 38/2012 del 21 dicembre 2012 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sabato, 29 Dicembre 2012 - a.p.