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Invito in Questura: assolto lo straniero che non si presenta

Clamorosa sentenza della Cassazione che ribalta le accuse del Procuratore generale di Bologna - Con la sentenza n. 480 dell'8 gennaio 2013 la Corte di Cassazione ha eliminato un altro veto che riguardava la posizione penale di molti stranieri, ed in particolare l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità che sono racchiusi nell'art. 650 del codice penale. Nel caso specifico, i carabinieri di Modena avevano fermato e successivamente identificato uno straniero, che dapprima aveva dichiarato false identità. Lo stesso era stato dunque invitato a presentarsi presso gli uffici dell'Ufficio Immigrazione con l'osservanza che se non avesse rispettato l'invito, sarebbe stato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ha dunque proposto ricorso in cassazione contro la sentenza del giudice monocratico di Modena, che aveva assolto l'imputato perchè il fatto non sussiste.

Secondo il Procuratore, le forze dell'ordine devono continuare ad avere la facoltà di invitare lo straniero a presentarsi all'autorità competente per ragioni di pubblica sicurezza che ha la finalità di "regolarizzare la posizione relativa al permesso di soggiorno".

Ma la sentenza della Cassazione ha di fatto capovolto le accuse del Procuratore. Così come specificato anche in un'altra sentenza della Cassazione (n. 5058 del 2012), "non risponde al reato previsto dall'art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso un ufficio di P.S.", per il motivo che questa procedura facilita la procedura di espulsione nei suoi confronti, e non "a provvedere alla tutela di specifiche e esplicitate esigenze di sicurezza pubblica".

Pertanto il ricorso è stato rigettato e lo straniero non è stato punito secondo l'art. 650 del codice penale.

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Lunedì, 14 Gennaio 2013 - a.p.


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