Revoca permesso CE: non possibile per un reato minore
Il Giudice non può non tener conto dell'età del ricorrente e dei rapporti di parentela in Italia e nel Paese d'origine - Con la sentenza n.19 del 7 gennaio 2013 il Consiglio di Stato ha dato ragione allo straniero che aveva subito una condanna per reati inerenti gli stupefacenti e per questo la Questura di Grosseto aveva proceduto alla revoca del permesso di soggiorno CE e al contestuale rifiuto di rilascio di un altro titolo di soggiorno.
Come sempre viene rilevato il giudizio di pericolosità sociale, anche se il ricorrente svolge una regolare attività lavorativa, dispone di un reddito, è in Italia da più di vent'anni e ha effettuato ricongiungimento familiare nei confronti della moglie e del figlio da oltre dieci anni.
Il Consiglio di Stato ha richiamato l'art. 9 comma 7 lettera "c" del Testo Unico sull'immigrazione, in cui viene precisato che l'ex carta di soggiorno può essere revocata "quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4" e cioè quando esistono "eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice".
Nel caso in esame, è evidente che non sono stati trattati alcuni aspetti che riguardano l'età dell'interessato, la durata del soggiorno sul territorio nazionale, le conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e l'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
Il Consiglio di Stato ha dunque annullato la precedente sentenza del Tar Toscana proprio sulla base di quest'ultime riflessioni e anzi ha specificato che queste condizioni sono state considerate circostanze a sfavore dello straniero, come "aggravanti del comportamento sanzionato con la condanna".
Vedi la sentenza n. 19 del 7 gennaio 2013 del Consiglio di Stato
Martedì, 15 Gennaio 2013 - a.p.