Rimpatrio volontario, niente espulsione se fermato clandestinamente alla frontiera
La circolare del Ministero dell'Interno fa chiarezza a riguardo - Con il decreto legge n. 89 del 2011 sono state introdotte le disposizioni che riguardano l'attuazione della direttiva europea 2004/38/CE e della 2008/115/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e permeanenza dei loro familiari, nonchè sul rimpatrio degli stessi. E' infatti il Ministero dell'Interno con la circolare n. 448 del 7 gennaio 2013 a spiegare in maniera dettagliata i programmi di rimpatrio assistito previsti dall'art. 14 del Testo unico sull'immigrazione.
Infatti nei casi in cui lo straniero irregolarmente presente sul territorio venga inserito nei programmi di rimpatrio volontario, a suo carico verrebbero sospesi tutti i provvedimenti che riguardano l'espulsione e il respingimento alla frontiera, tranne nei casi previsti che riguardano il provvedimento di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione.
Proprio grazie all'incentivazione del fenomeno del "rimpatrio volontario" introdotti nell'art. 14 comma ter del testo unico, il legislatore vuole potenziare l'esodo volontario e per far ciò non c'è espulsione nè tantomento divieto di reingresso nei casi in cui lo straniero venga fermato alla frontiera e decida di tornare volontariamente nel suo Paese.
Vedi la circolare n. 448 del 7 gennaio 2013 del Ministero dell'Interno
Vedi il decreto legge 23 giugno 2011 n. 89
Venerdì, 18 Gennaio 2013 - a.p.