Si al rinnovo del permesso anche con denuncia di reato
La sentenza del Tribunale di Pisa si esprime sul rinnovo del permesso di soggiorno - E' considerato "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno…".
Come spesso accade però, non solo non viene riconosciuto lo status di rifugiato, ma in prima battuta non viene rilasciato neanche un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria.
E' il caso di un cittadino turco di etnia curda che ha dovuto far ricorso contro la decisione negativa della Commissione Territoriale di Torino, dove aveva presentato la relativa domanda. Il Giudice successivamente al ricorso, ha chiesto alla Questura di rilasciargli un permesso di soggiorno per motivi umanitari, e la decisione riferimento ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che "in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine".
Inoltre il fatto che la permanenza sul territorio italiano viene negata da una denuncia di reato, senza essere sicuri della fondatezza della stessa, è in evidente contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. E' la stessa sentenza 172/2012 della Corte Costituzionale che specifica la condizione come "la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata – per quanto riguarda la tutela dei diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati o peggiorativi".
Mercoledì, 23 Gennaio 2013 - a.p.