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Prestazioni sociali anche per gli stranieri senza carta di soggiorno

Ancora una volta è la Corte Costituzionale che decide di modificare la legge regionale della Calabria - La legge regionale n. 44 del 2011 della Calabria si occupa delle norme e i fondi per il sostegno di persone non autosufficienti. Nell'art. 2 comma 3, vengono individuati come destinatari degli interventi i "cittadini europei o extracomunitari con regolare carta di soggiorno residenti nella Regione Calabria". Anche in questo caso è palese che siamo di fronte ad una discriminazione "costituzionalmente illegittima", poichè il requisito della carta di soggiorno di fatto restringerebbe, l'accesso alle prestazioni sociali considerate ai soli cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.

Ma non è tutto. Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 18 gennaio 2013, la "discriminazione introdotta dalla disposizione censurata risulterebbe lesiva anche dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, essendo basata su un elemento di distinzione arbitrario".

Pertanto, così come richiamato anche in altre sentenze della Corte Costituzionale (sentenza n. 40 del 2011), non c'è "alcuna ragionevole correlazione tra il requisito di accesso ai benefici (possesso, da parte dello straniero, del «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo») e le situazioni di bisogno e di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle prestazioni sociali".

https://www.immigrazione.biz/img/ico_allegato.gifVedi la sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 18 gennaio 2013


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Giovedì, 24 Gennaio 2013 - a.p.


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