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No alla cittadinanza, se non vengono rispettate le condizioni di sicurezza dello Stato

Al parente di attivisti islamici non viene concessa la cittadinanza italiana perchè potrebbe costituire presupposto per più incisive attività potenzialmente pericolose - Con la sentenza n. 600 del 19 gennaio 2013 il Tar del Lazio ha definitivamente concluso la questione che riguardava un giovane cittadino algerino, residente in Italia dall'età adolescenziale e che nel 2002 ha contratto matrimonio con una cittadina italiana. Nel 2008 ha fatto richiesta di cittadinanza, ma è stata respinta al mittente per diverse motivazioni.

Innanzitutto, il ricorrente ha voluto precisare come sia decorso il termine di due anni previsto per la decisione finale da parte del Ministero dell'Interno. Ma da un'attenta analisi è emerso che la data di presentazione dell'istanza risale al 18 dicembre 2008 e quella di notifica il 3 febbraio 2011, mentre il provvedimento è stato emesso il 9 dicembre 2010 e quindi è stato rispettato il termine previsto.

Il fulcro della questione riguardava il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana. Esso risulta motivato con riferimento all'emersione di importanti elementi informativi, finora rimasti occultati, che riguardano la sicurezza della Repubblica. Il padre ed il cognato infatti furono arrestati nel 2005 nell'ambito delle indagini sulle cellule integraliste islamiche legale al G.I.A. (Gruppo Islamico Armato) e proprio il rapporto di parentela ''indica l'esistenza di un legame ben più stabile rispetto a quelli ritenuti dalla giurisprudenza idonei a suffragare il diniego di attribuzione dello status di cittadino, in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi''.

L'importante sentenza del Tar Lazio ha evidenziato come "l'Amministrazione gode di un'ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, con valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale nei profili dell'apporto lavorativo e dell'integrazione economica e sociale, ma anche in ordine all'assenza di "vulnus" per le condizioni di sicurezza dello Stato".

https://www.immigrazione.biz/img/ico_allegato.gifVedi la sentenza n. 600 del 19 gennaio 2013 Tar Lazio



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Lunedì, 4 Febbraio 2013 - a.p.


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