Minori, nessuna condanna per i genitori se i figli non vogliono andare a scuola
Nessuna colpa per i genitori se è dimostrato che si sono adoperati per far sì che i loro figli frequentassero la scuola - La corte di Cassazione ha deciso di non affliggere nessuna pena nei casi in cui il minore ha più volte ribadito di non voler frequentare la scuola. E' infatti obbligatoria l'istruzione per i giovani minorenni ma la sentenza n. 47110 del 5 dicembre 2012 ha confermato che in casi rarissimi come questo, non viene inflitta nessuna condanna per aver omesso di fare impartire ai figli l'istruzione obbligatoria.
Decisiva è stata questa volta la volontà del minore. Il semplice rifiuto del minore a frequentare la scuola non costituisce motivo di esclusione della responsabilità penale, ma solo in questo caso, secondo la sentenza, il ''rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali'' ha potuto salvare i suoi genitori dalla denuncia di inosservanza dell'obbligo scolastico post- elementare.
Di fondamentale importanza inoltre, è stata la lettera del direttore della scuola nella quale attestava che i due ragazzini in questione "avevano opposto, nonostante l'impegno dei genitori, il rifiuto di recarsi costantemente a scuola".
Sentenza n. 47110 del 5 dicembre 2012 Corte di Cassazione
Giovedì, 14 Febbraio 2013 - a.p.