Test Dna per ricongiungimento, si può chiedere solo se vi sono dei dubbi
Nel caso in cui la domanda è completa di tutta la documentazione richiesta è illegittimo richiedere anche il test - La direttiva europea n. 86/2003 specifica in maniera chiara quali sono i documenti da presentare in caso lo straniero chieda il ricongiungimento familiare e solo se gli elementi a corredo della stessa, fanno trapelare qualche dubbio sul vincolo di parentela le autorità possono chiedere il test del Dna.
E' questo il caso di una giovane eritrea, fuggita dal suo Paese a causa di una persecuzione ed è arrivata in Libia e dopo un naufragio è arrivata in Italia, dove le è stata riconosciuto lo status di protezione internazionale. Ha dunque richiesto il ricongiungimento familiare per la figlia minorenne, affidata alla nonna. Il Tribunale di Milano a cui si era rivolta la giovane eritrea decretava il rilascio del visto di ricongiungimento familiare da parte dell'Ambasciata italiana, mentre il Ministero dell'Interno ne chiedeva l'annullamento perchè il test del Dna era risultato negativo.
La Corte d'Appello di Milano si è infine affidata alla direttiva europea che solo in casi rari, stabilisce di effettuare il test del Dna, ed in questo caso, anche se risultato negativo, il corredo della domanda era al completo, dunque secondo la Corte non era legittimo disporre l'esame del DNA.
Sentenza n. 101/2012 Corte d'Appello di Milano
Martedì, 19 Febbraio 2013 - a.p.