Nessun permesso di soggiorno in caso di condanna per reati in materia di stupefacenti
Risultano ostativi i motivi che riguardano una particolare gravità di reati - E’ quanto ha statuito il TAR di Perugia con la sentenza n. 201300092 del 18/2/2013 a causa della condanna per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a carico dello straniero.
Il ricorrente chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ma veniva negato dalla Questura che si asteneva da ogni giudizio ulteriore sulla concreta pericolosità sociale del soggetto, dunque veniva adito il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria che respingeva ulteriormente il ricorso che si radicava sulla mancata valutazione da parte della Questura, come recitano recenti sentenze, sulla concreta pericolosità sociale dello straniero a prescindere dalle condanne per stupefacenti; il Tribunale amministrativo ha sottolineato che in caso di condanne anche non definitive, per tale tipo di reati, viene meno qualunque diritto al rilascio di ogni tipo di permesso di soggiorno a causa della gravità di reati di tale indole che risultano perciò assolutamente ostativi; trattasi di una sentenza che non lascia spazio ad alcun margine di discrezionalità alla Pubblica Amministrazione e quindi altamente restrittiva (art. 4, co. 3, T.U.Imm. ).
Sentenza n. 92 del 12 febbraio 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
Lunedì, 25 Febbraio 2013 - avv. Maria Grazia Stigliano