Minori e asilo, può essere l'ultimo Stato quello competente per la sua domanda
L'avvocatura della Corte di Giustizia europea mette al primo posto la garanzia del miglior trattamento per il minore straniero non accompagnato - Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è previsto espressamente che è fondamentale l'interesse sul minore rispetto agli altri aspetti, anche se si tratta come nel caso della causa europea C-648/11, della richiesta d'asilo presentata nel Regno Unito. Si è infatti evidenziato nello specifico che i due stranieri minori di nazionalità curda ed irachena, avevano già presentato la stessa istanza in altri Stati membri.
Come inoltre stabilito dal regolamente Dublino II, dovrebbe essere il primo Stato membro che deve esaminare la domanda dei richiedenti, ma trattandosi di minori stranieri non accompagnati, la competenza deve essere attribuita allo Stato membro che si trovi nella posizione migliore per valutare cosa sia nel miglior interesse del minore ed in questo caso sarà proprio il Regno Unito ad esaminare la loro domanda.
Infine per esigenza di garantire il miglior trattamento dei minori, l'Avvocato generale della Corte di Giustizia europea raccomandata di non intraprendere inutili trasferimenti che non siano strettamente necessari per i richiedenti asilo.
Vedi la causa C-468/11 del 21 febbraio 2013 della Corte di Giustizia europea
Mercoledì, 27 Febbraio 2013 - a.p.