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No al ricongiungimento se non è provata l'effettiva convivenza con la moglie italiana

La Cassazione conferma che c'è l'esigenza di esigenza di evitare matrimoni solo formali, strumentali ad ottenere il permesso di soggiorno - Il caso riguarda uno straniero di nazionalità albanese che più volte ha fatto ingresso in Italia senza autorizzazione a seguito di espulsioni e accompagnamenti coattivi alla frontiera. Lo straniero aveva inoltre contratto matrimonio con cittadina italiana in Albania e dunque ha chiesto il ricongiungimento familiare che gli è stato negato.

La sentenza n. 7912 del 18 febbraio 2013 della prima sezione penale della Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato dal cittadino albanese, che era stato condannato ad un anno e quattro mesi di carcere per il reato di immigrazione clandestina.

La tesi del ricorrente riguardava in maniera prevalente il legame affettivo con la moglie cittadina italiana, ma gli ermellini anche questa volta hanno deciso che è necessario provare la convivenza per poter ottenere il ricongiungimento familiare ed evitare così il carcere.

Sentenza n. 7912 del 18 febbraio 2013 Corte di Cassazione




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Lunedì, 11 Marzo 2013 - a.p.


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