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Reingresso, niente condanna penale se effettuato dopo cinque anni

Ancora una volta la legislazione europea viene in aiuto allo straniero che non ha rispettato il divieto di reingresso stabilito a dieci anni - La recente sentenza della Corte di Cassazione e la legge n. 89 del 2011 hanno confermato che il divieto di reingresso non è tale se non sia avvenuto oltre il termine di cinque anni dall'effettivo allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato. Questo vuol dire che dopo l'espulsione lo straniero può fare nuovamente ingresso in Italia senza attendere i "famosi" dieci anni, ma sostanzialmente dopo cinque.

A confermare ciò questa volta è un'ordinanza della sezione Penale del Tribunale di Rimini che a seguito dell'ingresso in Italia di un cittadino precedentemente espulso, ha dovuto "cedere" e ha dato ragione al cittadino straniero perchè la normativa europea impone che solamente l'inosservanza del divieto di reingresso nei cinque anni, è conseguenza di un reato, mentre, come in questo caso, se il reingresso è avvenuto dopo il termine stabilito, non esiste alcun reato.

Il Tribunale di Rimini ha dunque ordinato di revocare qualsiasi pena principale o accessoria a suo carico, nonchè ha intimato la cancellazione della sentenza di condanna dai registri del casellario giudiziale.

https://www.immigrazione.biz/img/ico_allegato.gifVedi l'ordinanza del 19 febbraio 2013 Tribunale di Rimini

https://www.immigrazione.biz/img/ico_allegato.gifVedi la sentenza n. 12220 del 13 marzo 2012 - 2 aprile 2012 Corte di Cassazione



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Lunedì, 11 Marzo 2013 - a.p.


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