Cittadinanza, l'abituale dimora deve essere comprovata dall'iscrizione all'Anagrafe
Il requisito della residenza legale decennale ininterrotta è fondamentale per la concessione della cittadinanza italiana - Trattasi di una sentenza che contrasta con l'orientamento maggioritario: la pronuncia nasce da una istanza di concessione della cittadinanza italiana avanzata nell'Aprile 2007 per mezzo della Prefettura di Bologna, di un cittadino pakistano, che dalle risultanze istruttorie risultava cancellato dall'Anagrafe del suo Comune nel Dicembre 2002 per emigrazione in Pakistan, e reiscritto nel Giugno 2003, pertanto non poteva ritenersi sussistente il requisito della residenza legale decennale ininterrotta, ex art. 9, comma1, lettera f) della legge 5.2.1992, n.91.
La qualificazione di residenza legale secondo quest'ultima legge,implica che "l'effettiva ed abituale dimora nel territorio di Stato da parte dello straniero che richiedente la cittadinanza italiana, deve essere comprovata "iuris tantum" dalla certificazione di iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente in un Comune. (cfr. T.A.R. Lombardia n. 6389 del 18.12.2004).
Il Consiglio di Stato sottolinea che la condizione giuridica di residente decennale deve essere attuale, senza interruzioni e discontinuità e che per la concessione dello status civitatis italiano non basta che vi sia stata residenza di fatto ma occorre che l'interessato abbia risieduto legalmente in Italia per tutto il periodo prescritto (cfr. Cons. Stato, Sez. I^, n. 2533194 del 16.10.1996, 2800/95, e 363/95).
L'art. 1 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 572/93) statuisce che per la residenza legale, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, occorre aver rispettato le norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia e altresì quelle in materia di "iscrizione anagrafica", in quanto quest'ultima "conferisce alla residenza di fatto quei connotati di pubblicità e certezza (anche ai fini della prova della durata, qualora necessario) in difetto dei quali non può parlarsi di residenza legale (Cons. Stato 2842/92); alla luce di ciò il ricorso veniva rigettato dal TAR –Emilia Romagna - sez. II – Bologna.
Venerdì, 22 Marzo 2013 - avv. MariaGrazia Stigliano