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Cassazione, condannata badante per indifferenza verso i bisogni della vittima

Non basta che compia atti di maltrattamenti fisici, l'intento di ledere il benessere pisco-fisico della vittima è fondamentale - La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 127 del 28 febbraio 2013 per spegnere ogni ulteriore dubbio riguardo ai maltrattamenti subiti da un soggetto affetto dalla sindrome di down affidato alle sue cure. In questo caso l'imputata è la badante. Lo stato d'abbandono morale e materiale (malnutrizione, scarsa igiene, rudezza negli atteggiamenti e tristezza/abulia della persona offesa) in cui versava la vittima del cui benessere psico-fisico era responsabile l’imputata.
Dottrina e giurisprudenza come la Cassazione sono concordi nel ritenere il delitto di maltrattamenti sia reato abituale, affermando che ciò che collega i diversi episodi vessatori, rendendo così possibile il reato abituale e conferendo disvalore ad atti od omissioni che possono essere, singolarmente, neutri da un punto di vista penale, è quindi il ruolo assunto dal coefficiente psicologico che colora d'illiceità la fattispecie in esame.

Secondo la sentenza "il reato di maltrattamenti può dirsi integrato non solo da comportamenti commissivi il cui intento oppressivo e vessatorio nei confronti della vittima sia auto-evidente, ma anche da omissioni di deliberata indifferenza verso i bisogni della vittima". E' quindi  necessario e sufficiente che "l'agente ponga in essere le omissioni con coscienza e volontà, e che da tali omissioni derivi indubitabilmente uno stato di sofferenza pisco-fisica della vittima, perché lo stato di abbandono in cui versa la vittima e da cui deriva il danno alla sua personalità sia all'agente soggettivamente rimproverabile".

La Cassazione ha ritenuto che le condotte dell'imputata erano sorrette dalla coscienza e volontà di sottoporre la vittima - affetta da sindrome di Down, e quindi bisognosa di cure particolari - a uno stato di sofferenza fisica e psicologica considerate "la peculiarità e le caratteristiche delle esigenze vitali e dei ben definiti bisogni di socialità e affettività di una persona affetta da sindrome di down, conclusioni che non richiedono speciale perizia e preparazione tecnica o medica, ma che riguardano il buon senso, una comune sensibilità e un doveroso rispetto per la diversità di una persona disabile (per limiti cognitivi e difficoltà motorie) quale un portatore di sindrome di down, sensibilità e rispetto tanto più doverosi e ineludibili se connessi ad un rapporto professionale di affidamento e cura della persona portatrice di handicap".

https://www.immigrazione.biz/img/ico_allegato.gifVedi la sentenza n. 127 del 28 febbraio 2013 Corte di Cassazione


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Giovedì, 28 Marzo 2013 - avv. MariaGrazia Stigliano


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