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Conversione permesso soggiorno, no se è da motivi religiosi a subordinato

Si dovrebbe prima ottenere la dispensa dei voti e dimostrare la continuità del rapporto lavorativo - Non è possibile la conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. E' quanto ha stabilito la sentenza n. 2618 del 12 marzo 2013 del Tar Lazio che ha rigettato il ricorso di una cittadina kossovara, che entrata in Italia con visto per motivi religiosi, ha anche stipulato un regolare contratto di lavoro subordinato con una cittadina italiana.

Nella sentenza si legge che tra le tipologie di permesso idonee per la conversione, quella dei "motivi religiosi" non è inserita, ma questo non vuol dire implicitamente che non è possibile la conversione solo per quelle menzionate e per questo il Tar Lazio ha rigettato il suo ricorso.

Ben diverso il discorso di un altro caso molto simile, ma sostanzialmente diverso, avvenuto nel 2006, dove una donna indiana aveva ottenuto la dispensa dai voti e successivamente aveva chiesto la conversione di tale permesso in motivi di lavoro subordinato, considendo che il suo rapporto di lavoro era comunque continuativo e perfettamente in regola.

Solamente in quest'ultimo caso è possibile la conversione, perchè la legge non prevede la non conversione di tale titolo, in quanto espressamente non indicato, ma consente anche che il rinnovo del permesso possa avvenire per motivi diversi da quelli originari, senza introdurre al riguardo alcuna limitazione in ordine ai motivi del rilascio.


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Mercoledì, 3 Aprile 2013 - a.p.


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