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No alla revoca del pds, se vi sono i requisiti per ottenere permesso CE

Un singolare caso giudiziario per lo straniero che ha fatto richiesta di rinnovo del pds e contemporaneamente di rilascio di carta di soggiorno - Il reato di commercio di prodotti con segni falsi e il reato di ricettazione (rispettivamente ex art. 474 ed ex art. 648 del Codice penale) non sono motivi validi per rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (ex carta di soggiorno) ad un cittadino extracomunitario residente in Italia da oltre dieci anni. E' questa in sintesi la massima della sentenza n. 582 del Tar Puglia, depositata il 14 marzo scorso.

E' infatti la Questura che mette in evidenza come nella decisione di rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, venga messo in prima linea l'art. 26 comma 7-bis del Testo Unico sull'immigrazione che riguarda i reati relativi alla tutela del diritto di autore e la relativa revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la conseguente espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Lo straniero aveva anche intrapreso un'altra strada: essendo da dieci anni in Italia aveva fatto richiesta di rilascio del permesso CE, ma nonostante ciò il rinnovo del permesso di soggiorno gli era stato negato. La Questura non aveva inoltre considerato il suo radicamento sul territorio italiano e alla fine i giudici di via Rubichi hanno accolto l'istanza dello straniero, rafforzando non poco la posizione di quei soggetti che virtualmente hanno tutti i diritti di un cittadino in possesso della carta di soggiorno, anche pur non avendola fisicamente.

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Venerdì, 5 Aprile 2013 - a.p.


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