Cassazione, serve una valutazione unitaria per accogliere la domanda d'asilo
La tempestività della domanda e la completezza delle informazioni rese sono risultate fondamentali per l'accoglimento dell'istanza - Una cittadina congolese otteneva con sentenza del Tribunale di Bologna nel 2012, il riconoscimento della protezione sussidiaria; avverso tale pronucia il Ministero degli Interni reclamava e la richiedente opponeva appello incidentale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.
Le lagnanze della istante erano correlate al fatto che dopo essere stata per un periodo di tempo domestica dell'Ambasciatore del Congo, ed essendosi rivolta al Ministero degli Affari Esteri, dopo essersi recata nel suo Paese di origine dopo il decesso di suo marito, per ottenere quanto a lei dovuto in termini di spettanze retributiva, apprendeva dell'esistenza di un dossier a suo carico per avere di fatto posto in cattiva luce il suo Paese, perciò dopo un attentato a suo figlio, riteneva di essere in pericolo di vita dopo aver subito altresì minacce di morte, avanzava domanda di protezione internazionale in Belgio che però trasmetteva tutto all'Italia, Paese considerato competente per la domanda.
La Corte di Appello di Bologna accoglieva il ricorso principale e rigettava quello incidentale, per carenza di credibilità della richiedente, a causa dell'errata data relativa all'incidente del figlio.
La richiedente proponeva ricorso in Cassazione: ritenendo che in primis la decisione rivestiva la forma di ordinanza piuttosto che sentenza, poi non poteva un unico elemento divergente travolgere l'intera fondatezza della domanda, come terzo motivo di ricorso veniva considerata la mancata acquisizione istruttoria della documentazione sanitaria del figlio e di conseguenza la mancata motivazione, quale vizio di forma, su tale punto.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso ritenendolo fondato emergendo la tempestività della domanda, la buona fede soggettiva, la completezza delle informazioni rese, con assenza di strumentalità e plausibilità logica delle dichiarazioni valutabili non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta (seppur con l'errata cronologia dell'incidente del figlio) con le condizioni oggettive del Paese.
Ordinanza n. 8282 del 4 aprile 2013 Corte di Cassazione
Martedì, 9 Aprile 2013 - avv. MariaGrazia Stigliano