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Visti e lavoro, il lavoratore non può essere lasciato all'arbitrio del datore

Il non perfezionamento del contratto di soggiorno non può essere addebitato allo straniero - Con la sentenza n. 2379 del 6 marzo 2013 il Tar del Lazio ha dato ragione ad un cittadino extrcomunitario che ha intravisto l'opportunità di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato partendo da un pds per lavoro stagionale. Il caso è scoppiato alla Questura di Roma che ha ricevuto la richiesta e prontamente ha deciso per il diniego.

Il ragazzo era entrato in Italia grazie ad un visto di tipo "D" della durata 270 giorni nell'ambio delle quote del decreto flussi, ma l'impossibilità a contattare il datore di lavoro di Rovigo, lo ha spinto a trasferirsi a Roma, dove è residente il fratello. In poco tempo, è stato assunto in qualità di lavoratore domestico con contratto di lavoro a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro e quindi ha chiesto alla Questura di Roma il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La sua domanda è stata dunque respinta con la motivazione che non è possibile provvedere alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato. Ma la vera motivazione non è questa: infatti l'impossibilità di contattare il primo datore di lavoro, gli dava diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione, convertibile nel caso di impiego, in lavoro subordinato, e quindi la colpa per il "non perfezionamento" del contratto di soggiorno non può essere addebitata allo straniero e quindi il suo destino lavorativo non può essere lasciato all'arbitrio del datore di lavoro senza disporre di alcuna tutela.

C'è anche da premettere che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è comunque avvenuta nell'arco temporale in cui il visto era ancora valido e fermo restando che il ricorso è stato accettato dal Tar Lazio, il ricorrente ha potuto alla fine ottenere il suo pds, ma sempre limitato alla durata del suo visto d'ingresso.

https://www.immigrazione.biz/img/ico_allegato.gifVedi la sentenza n. 2379 del 6 marzo 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio



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Giovedì, 11 Aprile 2013 - a.p.


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