Nuova social card, parte la sperimentazione anche per gli stranieri
A differenza dell'altra, potrà essere rilasciata anche per i cittadini comunitari - La nuova social card sembra destinata a davvero pochi utenti. Troppi sono i vincoli legati al suo rilascio che i vari ministeri hanno inserito proprio per chiudere ad alcune tipologie di persone. Si partirà con una prima sperimentazione che coinvolgerà 12 città in tutta Italia per la durata di un anno.
Secondo il comunicato del Ministero dell'Interno, la nuova social card è destinata a quelle persone che hanno davvero bisogno: si tratta di famiglie numerose i cui componenti non hanno lavoro, con un occhio di riguardo al disagio minorile. La vera novità riguarda la presa in carico del nucleo familiare beneficiario a cui verrà assegnato un progetto che dovrà essere realizzato con gli strumenti offerti dai Comuni.
L'altra novità riguarda l'importo accreditato. Non sarà uguale per tutti, ma sarà diversificato in base ai componenti del nucleo familiare e al costo della vita nei Comuni coinvolti. Ciò nonostante, la nuova social card potrà essere rilasciata anche ai cittadini stranieri comunitari, per un importo non superiore a 400 euro mensili per le famiglie con almeno 5 componenti.
Il richiedente deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano o comunitario; familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
2) essere residente nel Comune in cui presenta la domanda da almeno 1 anno dal momento di presentazione della domanda.
I nuclei familiari beneficiari al momento della presentazione della richiesta devono essere in possesso dei seguenti:
a) Requisiti concernenti la condizione economica:
- ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000;
- per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, valore ai fini ICI della abitazione di residenza inferiore a euro 30.000;
- patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000;
- valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000;
- nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare, al momento della presentazione della richiesta e per tutto il corso della Sperimentazione, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore a 600 euro mensili;
- nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedente la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonchè motoveicoli di cilindrata supeiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti.
b) Requisiti concernenti le caratteristiche familiari:
- presenza nel nuclio di almeno un componente di età minore di anni 18;
- precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parità di altre condizioni, per i nuclei familiari in almeno una delle seguenti condizioni:
1) disagio abitativo, accertato dai componenti servizi del Comune;
2) nucleo familiare costituito esclusivamente da genitore solo e figli minorenni;
3) nucleo familiare con tre o più figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio;
4) nucleo familiare con uno o più figli minorenni con disabilità;
- quale ulteriore criterio di precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parità di altre condizioni, sono favoriti i nuclei per i quali, nell'ordine, sia maggiore il numero dei figli ed inferiore l'età del figlio più piccolo.
c) Requisiti concernenti la condizione lavorativa:
- assenza di lavoro per i componenti in età attiva del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del Nucleo per il quale, nei 36 mesi precedenti la richiesta del beneficio, sia avvenuta la cessazione di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero, nel caso di lavoratori autonomi, sia avvenuta la cessazione dell'attività, ovvero, nel caso di lavoratori precedentemente impiegati con tipologie contrattuali flessibili, possa essere dimostrata l'occupazione nelle medesime forme per alemno 180 giorni;
- alternativamente al caso di cui al paragrafo precedente, assenza di lavoro per i componenti in età attiva del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del Nucleo in condizioni di lavoratore dipendente ovvero mimpiegato con tipologie contrattuali flessibili; il valore complessivo per il Nucleo Familiare di tali redditi da lavoro, effettivamente percepiti nei sei mesi antecedenti la richiesta, non deve superare euro 4.000.
Martedì, 16 Aprile 2013 - a.p.