Indennità di accompagnamento anche a chi ha solo il permesso di soggiorno
Il Tribunale di Milano, si è espresso a favore del sussidio anche per chi è in Italia senza carta di soggiorno - Il Tribunale del lavoro di Milano ha accolto un ricorso contro l’Inps presentato da un’anziana peruviana tramite il patronato Inas Cisl. La situazione della signora non era per nulla facile viste le precarie condizioni di vita in cui era. Nel 2010, la signora era stata riconosciuta da una Commissione Sanitaria di un Asl di Milano, come un’invalida che aveva necessità di accompagno, perché non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana. L’accompagno ammontava a circa 500 euro mensili pagati dallo stato.
L’Inps però ha negato il sussidio, sostenendo che quest’ultimo è erogato esclusivamente a cittadini stranieri che hanno la carta di soggiorno (il permesso per soggiornanti di lungo periodo). Questa tesi però è stata smontata subito dal Tribunale del Lavoro di Milano, che ha fatto riferimento a tre pronunce della Corte Costituzionale che hanno cancellato questo requisito. La tesi è che la carta di soggiorno non è fondamentale se esistono le condizioni previste dalla legge per ottenere la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità. L’erogazione di prestazioni assistenziali però può essere subordinata solo alla dimostrazione da parte dell’immigrato che il suo soggiorno nel paese non è né episodico né di breve durata. In conclusione il Tribunale ha condannato l’Inps a pagare non solo l’indennità di accompagnamento ma anche i relativi interessi maturati dalla mancata erogazione.
"La signora non è sicuramente una turista ed è anche regolarmente invalida, quindi l’Inps dovrebbe pagarle l’indennità di accompagnamento". Questo ha spiegato molto brevemente Maurizio Bove, responsabile immigrazione della Cisl di Milano, che ha anche affermato che ci sono numerosi casi analoghi a quelli dell’anziana peruviana che aspettano ancora di essere presi in esame.
Sabato, 18 Maggio 2013 - Alessia Rigoli