Immigrati e l'assegno sociale, riconosciuta anche a chi non ha effettiva dimora in Italia
Il cittadino straniero anche se è in possesso di solo permesso di soggiorno ha diritto ad avere, dove le condizioni lo permettano, tutti i sussidi di cui necessita - In Italia devono essere garantite le erogazioni di prestazioni assistenziali anche a chi ha il solo permesso di soggiorno, in quanto subordinarli ad altri requisiti che non siano legittimamente riconosciuti dalla legge, significherebbe privare il cittadino stesso dei diritti fondamentali della persona, non solo riconosciuti in Europa ma anche in Italia.
La questione è nata quando la Corte d’Appello ha rigettato la domanda del cittadino extracomunitario nei confronti dell’Inps, per avere l’assegno sociale, richiesto con regolare domanda. La Corte Territoriale, pur ammettendo che il cittadino era in possesso di regolare permesso di soggiorno a tempo indeterminato, affermava che era necessario dimostrare l’effettiva e stabile dimora in Italia, che nel caso specifico non era neanche garantita dalla permanenza dello stesso nella casa del figlio a Novara. Prima di fare la domanda amministrativa, il richiedente, infatti, era stato assente dall’Italia tra il 2003 e il 2007 ed anche successivamente, il che portava a pensare che, di fatto, avesse mantenuto la residenza in Marocco, dove già percepiva regolare pensione e aveva la moglie proprietaria di casa. Queste motivazioni hanno portato alla negazione dell’assegno. A questa sentenza, il soccombente ha presentato ricorso insistendo nell’affermare la prova della stabile residenza in Italia. Il ricorso è stato accolto.
La Corte Costituzionale con tre sentenze ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli che non garantiscono i diritti previdenziali degli extracomunitari. Inoltre ha giustificato il proprio intervento additivo osservando com’è irragionevole subordinare l’attribuzione dei sussidi al possesso di un titolo di legittimazione che richiede per il rilascio, tra le altre cose, anche un determinato reddito e il regolare permesso di soggiorno da un certo numero di anni. Ad esempio l’indennità di accompagnamento è concessa anche a chi dimostra di essere disabile senza far alcun riferimento al reddito della persona; lo stesso vale per gli assegni d’invalidità civile e d’inabilità, che sono erogati ai cittadini italiani se dimostrano le disagiate condizioni economiche. Ecco perché, pari diritti devono essere garantiti ai cittadini italiani e a quelli stranieri.
Ordinanza n. 10460 del 6 maggio 2013 Corte di Cassazione
Venerdì, 31 Maggio 2013 - Alessia Rigoli