Cure mediche garantite anche agli extracomunitari irregolari
Lo ha stabilito la Cassazione - La sentenza del 10 giugno 2013 della Corte di Cassazione nell'affermare che la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che comunque sì trovi nel territorio nazionale (irregolarmente) impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza ma anche tutte le altre prestazioni
essenziali per la vita.
Inoltre trova applicazione anche la circcolare n. n. 5 del 24 marzo 2000 Ministero della Sanità che recita:
B) Stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno
L'art.35 - commi 3, 4, 5, e 6 del T.U e 1'art.43 - commi 2, 3, 4, 5 e 8 del Regolamento di attuazione disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.
Il suddetto comma 3 dell'art.35 del T.U. in particolare prevede che agli stranieri sopraindicati sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN le seguenti prestazioni sanitarie:
1) cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;
2) interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati nei punti a)- b)- c)- d)-e) dello stesso comma 3, ed esattamente:
a) tutela della gravidanza e della maternità ai sensi delle Leggi 29/7/1975 n.405 e 22/5/1973 n.194 e del D.M. 6/3/1995 (G.U. 87 del 13/4/1995) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York del 20/11/1989, ratificata con legge 27/5/1991 n.176;
c) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
d) interventi di profilassi internazionale;
e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
Sentenza n. 14500 del 10 giugno 2013 Corte di Cassazione
Giovedì, 20 Giugno 2013 - a.p.