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Novità riguardanti assunzioni di lavoratori stranieri

Misure straordinarie per la promozione dell'occupazione giovanile e della coesione sociale - Il decreto-legge n. 76/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 150 del 28.6.2013, prevede alcune novità sulle assunzioni di lavoratori stranieri subordinati a tempo determinato ed indeterminato.

1) Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all'estero deve presentare richiesta di nulla osta allo sportello unico per l'immigrazione, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, sia esso italiano o straniero, idoneamente documentata.

2) Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale o a svolgere tirocini formativi è determinato con decreto da emanarsi ogno tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio.
Nelle more dell'emanazione del decreto, le rappresentanze diplomatiche e consolari potranno comunque rilasciare visti d'ingresso previa verifica dei requisiti, che verranno portati poi in detrazione una volta determinato il contingente.

3) Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione.

4) Minori stranieri non accompagnati.Le risorse residue destinate all'emergenza nord-africa, ai sensi del D.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011, vengono trasferite al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

5) Emersione. Nei casi in cui la domanda di emersione sia respinta per cause imputabili al datore di lavoro, dopo le opportune verifiche dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro e alle somme previste da versare, al lavoratore viene rilasciato un permesso per attesa occupazione senza incorrere in procedimenti penali o amministrativi.
Il beneficio viene riconosciuto anche a quei lavoratori che dimostrano di avere il requisito di presenza in Italia al 31 dicembre 2011.

6) Emersione. Nei casi di cessazione del rapporto di una dichiarazione di emersione non ancora definita con requisito della presenza  al 31.12.2011, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi. 

Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 (G.U. n. 150 del 28.6.2013)




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Giovedì, 4 Luglio 2013 - a.p.


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