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Il CIR chiede risposte su rispetto normativa italiana e internazionale

Caso Kazako - Comunicato stampa - In previsione della relazione del Ministero dell‚Interno al Parlamento e dell‚indagine che Pansa si appresta a fare, il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) che ha saputo dell‚espulsione della Signora Shalabayeva e della figlia  il 31 maggio - purtroppo a danno già avvenuto -  e che l'ha resa pubblica già dal 4 giugno indirizzando lo stesso giorno anche una lettera al Ministro degli Esteri Emma Bonino, richiede che siano chiariti nell'indagine 6 aspetti fondamentali. Tutti aspetti legati alla violazione di norme nazionali e internazionali.

1.   Le autorità italiane sapevano, al momento della deportazione, che il marito è un rifugiato riconosciuto nel Regno Unito e che questo status, nonostante le vicende penali, non è mai stato revocato?

2.   Perché la Shalabayeva non è stata espulsa verso il Regno Unito dove aveva un titolo di soggiorno valido, in conformità con la normativa dell‚Unione Europea?

3.   Le autorità italiane prima dell'esecuzione dell'espulsione hanno valutato, così come previsto dai principi della Corte dei Diritti Umani di Strasburgo, la possibilità che la consegna della Shalabayeva, e di sua figlia, alle autorità kazake le potesse esporre a persecuzioni e trattamenti inumani?

4.   E‚ vero che il rimpatrio è stato effettuato con un aeromobile del Kazakistan, in totale difformità con la prassi della U.E. e dell‚Italia in simili casi?

5.   Alla Shalabayeva è stata concessa l'effettiva possibilità di richiedere protezione all'Italia, al momento dell'arresto, durante il trattenimento presso il CIE di Ponte Galeria, o comunque prima della deportazione; in conformità con la normativa dell'Unione Europea e nazionale?

6.   Perché le autorità italiane non si sono occupate della vicenda durante i 38 giorni tra l'allarme pubblicamente dato dal CIR il 4 giugno e la revoca del provvedimento di espulsione il 12 luglio?

Il CIR spera ci siano delle risposte convincenti a queste domande, per scongiurare il forte sospetto che nell'eseguire il provvedimento di espulsione l'Italia abbia violato il divieto di respingimento ed espulsione sancito dall‚articolo 19 del Testo Unico Immigrazione  286/98 secondo cui„ in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, e abbia violato anche la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che prevede che nessuno possa essere respinto o espulso verso un Paese in cui rischia di essere sottoposto a tortura e trattamenti disumani o degradanti.

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO STAMPA CIR

Valeria Carlini

E-mail: carlini@cir-onlus.org

Sito www.cir-onlus.org  

 vedi anche:

Espulsione della signora di nazionalità kazaka, Alma Shalabayeva

 

 

 

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Mercoledì, 17 Luglio 2013 - www.cir-onlus.org


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