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Ricongiungimento, lo straniero ne ha diritto anche se non presenta l'istanza

Per ottenere il ricongiungimento, basterà il possesso dei requisiti previsti dalla legge - La legge Bossi-Fini del 2002 è evidentemente da modificare radicalmente visto che negli ultimi anni varie sentenze della Corte Costituzionale hanno dichiarato l’illegittimità di molti punti fondamentali della normativa. L'ultima in questione è stata la sentenza n. 202 della Corte Costituzionale del 18 luglio 2013 che ha indicato una parte nell'art. 5 comma 5 del Testo unico sull'immigrazione come incostituzionale.

Si tratta della parte in cui prevede che la valutazione discrezionale del rilascio del permesso di soggiorno per lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o per il familiare ricongiunto si applichi solo a chi "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare", cioè solo a chi ha presentato formale domanda.

I giudici della Corte di Cassazione, invece, hanno ritenuto parzialmente fondato il ricorso presentato dal Tar del Veneto nei riguardi di un cittadino extracomunitario che si era visto negare il permesso di soggiorno perchè condannato in via non definitiva per reati in materia di stupefacenti. Secondo le motivazioni della sentenza, lo straniero si trovava nella situazione "sostanziale" per ottenere sia il ricongiungimento familiare perchè padre di tre figli minori residenti in Italia, di cui uno di madre italiana e gli altri di una straniera con permesso di lungo soggiorno, sia il permesso CE  per soggiornanti di lungo periodo, ma non ne aveva mai fatto richiesta, e per questo non rientrava nei casi di  "automatismo ostativo" del rinnovo del permesso di soggiorno.

In definitiva, ancora una volta la Corte Costituzionale si pronuncia a favore degli immigrati e questo dimostra come è necessario modificare alcuni regolamenti interni che regolano i rilasci dei permessi di soggiorno. Inoltre, è stata riconfermato che l'unità familiare è un bene troppo prezioso per non tenerlo in conto quando deve essere rifiutato un permesso e d'ora in avanti non servirà formalizzare la domanda per poter ottenere il ricongiungimento familiare, basterà solamente averne i requisiti di legge.

Sentenza n. 202 del 18 luglio 2013 Corte Costituzionale




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Lunedì, 22 Luglio 2013 - a.p.


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