Assunzione lavoratori privi di permesso di soggiorno senza dolo del datore decade il reato
Lo ha sancito la corte di cassazione - L'articolo 22 comma 12 del T.U. immigrazione 286/1998 cita "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".
Contrariamente a quanto stabilito dal giudice territoriale, la Suprema Corte con le sue numerose pronunce, nell’affermare il principio di diritto che la norma penale in esame punisce sia chi procede all’assunzione della manodopera in situazione di illegalità quanto alle condizioni di permanenza nel nostro Paese, ha posto l'attenzione sul fatto che, non essendovi dolo palese da parte del datore di lavoro, comprovato da documentazioni probatorie, decade il reato previsto dalla normativa in vigore.
Sentenza n. 25607 del 11 giugno 2013 Corte di Cassazione
Sentenza n. 21362 del 20 maggio 2013 Corte di Cassazione
Martedì, 20 Agosto 2013 - a.p.