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Lo straniero soggiornante di lungo periodo non può essere escluso dalla professione di consulente del lavoro

Ordinanza del Tribunale di Milano - Con l'ordinanza cautelare del del 29 agosto 2013, il Tribunale di Milano -Sez. Lavoro ha ordinato al al Ministero del Lavoro – Direzione regionale del Lavoro di Milano, di ammettere con riserva una cittadina albanese titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, alla sessione delle  prove dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, in programma i prossimi 3-4 settembre a Milano.
La straniera era stata esclusa con la seguente motivazione: "... è risultato che la S.V. alla data di scadenza del bando, è cittadina albanese. Considerato che l'art. 3, comma 2, lett a) della legge n. 12 dell'11 gennaio 1979 così come modificata dalla legge n. 46 del 6 aprile 2007, prevede come requisito per l'ammissione agli esami di cui trattasi che i candidati "siano cittadini italiani o appartenenti ai territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri della Comunità economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità", nel rilevare che non risultano particolari regimi di reciprocità in materia vigente tra l'Italia e l'Albania, Stato di appartenenza, si comunica che la Sua domanda di ammissione alla sessione di esami corrente, non può essere accolta".
Il giudice del lavoro di Milano ha accolto l’istanza cautelare richiesta dalla ricorrente, sostenendo che il comportamento della Direzione regionale del lavoro  di Milano configuri prima facie una condotta discriminatoria, perchè introduce una disparità di trattamento nell’accesso al lavoro a danno di un cittadino lungosoggiornante, in contrasto con la direttiva europea 2003/109.

Ordinanza del 29 agosto 2013 Tribunale di Milano





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Lunedì, 2 Settembre 2013 - asgi.it


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