Sentenza storica: il pds Ce deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta
Il Tar del Lazio ha definito una 'generalizzata violazione dei termini di conclusione del procedimento' la gestione dei rilasci dei permessi di soggiorno - La notizia farà sicuramente contente tantissimi cittadini stranieri che ancora sono in attesa di sapere la risposta in merito alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è un titolo previsto dall’art 9 del Testo Unico sull'immigrazione rilasciato a chi soggiorna in maniera stabile e continuativa in uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea e soddisfi determinati requisiti. In Italia bastano 5 anni di soggiorno a chi è titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità; inoltre serve dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale ed è necessario anche superare un test di conoscenza della lingua italiana.
Naturalmente per legge, questa tipologia di permesso di soggiorno deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, ma a causa delle lungaggini dei nostri uffici, un cittadino straniero poteva aspettarlo anche per diversi mesi. E' stata proprio questa la battaglia avanzata da Cgil, Inca e Federconsumatori, che con la sentenza del Tar del Lazio del 9 settembre scorso, ha imposto al Ministero dell’Interno l’obbligo di garantire agli immigrati richiedenti, entro 90 giorni, così come prevede la legge, di concludere la procedura di riconoscimento del titolo di soggiorno.
Questo è sicuramente un primo passo che servirà, in tempi non brevissimi, di snellire ed accellerare il rilascio di questa tipologia di permessi, ma che comunque non risolve del tutto il problema della nostra burocrazia.
Una cosa però è importante ricordarla: non vi possono essere più deroghe o ripensamenti perchè la sentenza parla chiaro: i novanta giorni devono essere rispettati "nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Sentenza n. 8154 del 6 settembre 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Venerdì, 13 Settembre 2013 - a.p.