Centri detenzione amministrativa, quali sono i termini della proroga?
Ogni ulteriore proroga di trattenimento deve essere motivata e convalidata dal giudice di pace territorialmente competente - Lo straniero che è stato fermato senza permesso di soggiorno oppure è entrato in maniera non lecita in Italia viene condotto in un centro di identificazione ed espulsione, che ha appunto la funzione di completamento delle procedure di identificazione, in base all'articolo 14, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998). Il trattenimento dello straniero presso questi centri può avere una durata massima di 180 giorni e per questo ha sollevato negli ultimi tempi moltissime proteste da parte degli stranieri trattenuti ma anche delle associazioni che lavorano nel sociale.
Secondo infatti il comma 2 dello stesso articolo 14 del Testo unico, "lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. E' inoltre assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno". Deve essere assicurata la comprensione del provvedimento e quindi ogni atto consegnato o fatto sottoscrivere deve essere in una lingua a lui comprensibile.
Per quanto riguarda poi la proroga della detenzione, non possono essere superati determinati limiti di tempo:
- quando viene inserito lo straniero per la prima volta all'interno del centro di identificazione ed espulsione la proroga non può superare i 30 giorni, ed è consentita quando ci sono rilevate difficoltà nell'accertamento dell'identità e della nazionalità o ad esempio nell'acquisizione di documenti per il viaggio;
-le proroghe successive possono essere al massimo di 60 giorni ciascuna, fino ad un massimo complessivo di 180 giorni. Quando inoltre non è stato possibile procedere all’allontanamento mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.
In ogni caso il provvedimento di proroga deve essere motivato e per questo sono sufficienti le motivazioni contenute nella richiesta della Questura. E' infine da sottolineare come l'ingresso all'interno di un Cie, rappresenta una restrizione della libertà personale, ammissibile solo in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo la modulazione dei tempi rigidamente stabilita dalla norma. Nel caso in cui questi termini non venissero rispettati, è possibile proporre ricorso in Tribunale.
Lunedì, 23 Settembre 2013 - Andrea Parisi