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Respingimento con accompagnamento alla frontiera, la decisione spetta al giudice ordinario

E' della Cassazione la sentenza che assegna al giudice di pace la tutela del diritto dei migranti - La decisione finale spetta al giudice ordinario e non a quelli del Tar. Si tratta di un'altra falla della legge Bossi-Fini, che finalmente è stata colmata e riguarda il decreto di respingimento alla frontiera dello straniero. Il caso è di un cittadino della Tunisia che arrivò nell'agosto del 2011 sulle coste di Lampedusa e dopo un periodo di accoglienza presso il centro dell’isola, con decreto del Questore di Agrigento, venne respinto alla frontiera e trattenuto presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di Torino.

Il giovane attraverso il suo avvocato, ha presentato ricorso al Giudice di Pace di Agrigento, affermando che un tale atto amministrativo non potesse non finire sulla scrivania del giudice amministrativo.

Secondo la sentenza n. 15115 del 17 giugno 2013, infatti la natura autoritativa del decreto di respingimento lo farebbe transitare, secondo l'articolo 103 della Costituzione, nella giurisdizione amministrativa e pertanto non si è fatto altro che accogliere il ricorso del giovane secondo cui trova applicazione "il criterio generale secondo cui la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi spetta al giudice ordinario, proprio in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte dell'amministrazione".

Da questo si evince che a garanzia dei diritti dei migranti, tutte le controversie in materia di protezione internazionale spettano al tribunale ordinario, dalla tutela del diritto alla protezione umanitaria al diritto dello status di rifugiato fino al diritto costituzionale di asilo, in ogni caso per lo straniero "comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato".

https://www.immigrazione.biz/img/ico_allegato.gifVedi la sentenza n. 15115 del 17 giugno 2013 della Corte di Cassazione


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Martedì, 24 Settembre 2013 - Andrea Parisi


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