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Cittadina marocchina priva di carta di soggiorno discriminata in ragione della cittadinanza extracomunitaria

Negato da parte dell'INPS l'assegno sociale - Dal Tribunale di Bologna è stato accerto il comportamento discriminatorio dell'INPS nei confronti di una cittadina marocchina ultrasessantacinquenne dichiarata invalida civile ultrasessantacinquenne grave al 100% dalla Commissione medica istituzionale di Bologna, con certificazione di status di portatore di handicap in situazione di gravità, a cui era stato negato l'erogazione dell'assegno sociale per mancanza del requisito della titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto valida ai fini della erogazione dell'assegno sociale, la legge 2 agosto 1999, n. 302 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996", all'art. 65 stabilisce che "...i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono in materia di previdenza sociale. di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

Sentenza del 30 settembre 2013 Tribunale di Bologna




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Lunedì, 7 Ottobre 2013 - a.p.


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