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Riconoscimento della protezione sussidiaria a stranieri fuggiti dalla guerra civile e attentati di carattere religioso

Ordinanze dei Tribunali di Firenze e Bologna - Le ordinanze in oggetto ampliano il concetto di conflitto armato interno che non può essere interpretato in senso restrittivo e deve essere ritenuto sussistente, anche sulla base del secondo protocollo della Convenzione di Ginevra del 1949, quando vi siano strutture di comando delle parti in conflitto ed una situazione di controllo del territorio da parte di alcune di esse.
E’ per tale motivo che il Tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto alla c.d protezione sussidiaria a cittadini senegalesi scappati dalla guerra civile nella regione della Casamance nonché a cittadini Pakistani fuggiti dal loro paese funestato, anch’esso, da scontri e attentati di carattere religioso.
Più in generale anche il Tribunale di Firenze sembra orientato nel senso di ritenere (al pari del Tribunale di Bologna) che la Protezione sussidiaria deve prescindere dalla posizione personale del richiedente dovendo riguardare una generalizzata situazione di grave rischio nel paese di origine che può essersi peraltro creata anche successivamente alla uscita dello straniero dallo stato di nascita/provenienza.


Ordinanza del 30 settembre 2013 Tribunale di Firenze


Ordinanza del 24 settembre 2013 Tribunale di Firenze


Ordinanza del 2 luglio 2013 Tribunale di Bologna











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Sabato, 9 Novembre 2013 - Avv. Stefano Lorenzetti del Foro di Prato


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