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Tribunale di Firenze: l'irregolarità dello straniero non compromette il diritto al matrimonio

Il Tribunale di Firenze ha stabilito che la presenza irregolare di un cittadino straniero non possa essere utilizzata per impedirgli di contrarre matrimonio - Si aprono nuovi spiragli in termini di matrimonio tra il cittadino italiano e lo straniero sprovvisto di regolare permesso di soggiorno. La sentenza n. 3495/2013 del 6 novembre 2013, emessa dal Tribunale di Firenze, ha difatti accolto la richiesta di risarcimento dei danni presentata da una cittadina italiana e da un ragazzo siriano.

La coppia, sostenuta dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), aveva presentato un ricorso contro la condotta tenuta dagli agenti di Polizia della Questura di Firenze, che nell'aprile del 2009 avevano di fatto impedito la celebrazione del matrimonio dei due.
In quella sede, gli agenti di Polizia interruppero la cerimonia a causa della condizione di soggiorno irregolare nella quale versava il cittadino siriano, obbligando quindi il nubendo a spostarsi presso il CIE di Bologna che di lì a breve si sarebbe occupato della sua espulsione dall'Italia.

La coppia si è vista costretta a celebrare il matrimonio in Siria, ed il cittadino siriano ha così avuto modo di poter rientrare in Italia solo successivamente.

Con questa sentenza il Tribunale di Firenze ha quindi sancito che la condotta tenuta dalla Polizia fiorentina fosse da ritenersi discriminatoria, poiché nessuno può vedersi leso il diritto a contrarre matrimonio sulla sola base della nazionalità della persona. Il fatto che il cittadino siriano risultasse irregolare nel giorno di intervento della Polizia, quindi, non sembra aver giocato a favore di quest'ultima, tant'è che la stessa Corte Costituzione nella sua sentenza n. 240/2010 ha stabilito che l'irregolarità di un cittadino straniero in Italia non può rivelarsi elemento discriminante per impedirgli di contrarre matrimonio.

La sentenza del Tribunale di Firenze ha disposto il risarcimento di danni morali, equivalenti a 1.500 euro per ciascun coniuge, ed a titolo patrimoniale il rimborso delle spese aeree che la cittadina italiana ha dovuto sostenere di tasca sua per raggiungere la Siria e contrarre il matrimonio con il suo attuale marito.


Sentenza n. 3495 del 6 novembre 2013 Tribunale di Firenze


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Giovedì, 14 Novembre 2013 - Cosimo Laneve


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