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Cassazione, discriminatoria la quantificazione del danno morale a seconda della nazionalità e della residenza dello straniero danneggiato

Fino ad oggi il risarcito è stato condizionato dal fatto che fosse un cittadino italiano o straniero residente in Italia - La legge italiana lo sappiamo per esperienza diretta non brilla certo per coerenza o capacità di offrire delle soluzioni coerenti e decisive in vari ambiti, un problema italiano che si trascina da molto tempo.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19788 del 28 agosto 2012 interviene su una materia molto complessa, quella legata al danno e al risarcimento che una persona straniera possa ottenere quando questo non è di carattere patrimoniale. Quando vengono lesi diritti inviolabili che riguardano la persona, come la salute, i rapporti parentali o familiari, la giurisprudenza decisamente si schiera dalla parte della persona lesa nel suo diritto anche se di fatto straniera.

Tuttavia proprio su questo fronte la giurisprudenza negli ultimi anni si è espressa in maniera non coerente, non riuscendo sempre ad esprimere una posizione univoca in tal senso e dando adito a parecchi dibattimenti in tal senso. Nella quantificazione di un danno non di origine patrimoniale allo straniero di turno, in alcuni frangenti ci si è espressi in un modo tale che il danno stesso, ha tenuto conto di frangenti nei quali il danno veniva quantificato sulla base della territorialità del cittadino straniero.

In poche parole se un immigrato avesse subito un danno non di natura patrimoniale, si poteva quantificare un risarcimento che in quanto tale, dovesse per forza di cose tenere conto di quella che era la situazione del suo paese di provenienza. La Sentenza del 28 agosto 2012 cerca di intervenire proprio su questa materia dibattuta e complessa, cercando di dare una direzione decisamente diversa, rispetto a quella presa da alcune sedi di tribunale quali quelle di Nola.

In questa sentenza invece si recita espressamente che la quantificazione di un danno morale, deve tenere conto esclusivamente della sofferenza morale o fisica patita dalla persona, indipendentemente dal suo paese di origine, dalla sua etnia o dal suo sesso. Diversamente di andrebbe decisamente contro alla medesima Costituzione Italiana, un capitolo aperto nella nostra legislazione, in attesa che vengano fatte delle norme chiare  che indirizzo decisamente la giurisprudenza su questa seconda strada.

https://www.immigrazione.biz/img/ico_allegato.gifVedi la sentenza n. 19788 del 28 agosto 2012 della Corte di Cassazione

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Martedì, 19 Novembre 2013 - Alessandro Baldini


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