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Corte Costituzionale: illegittimi i limiti all'esercizio della professione su base di residenza e cittadinanza

Una recente sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che la non residenza in un dato luogo, non può essere motivo discriminante per impedire l'esercizio della professione di libero conducente -

Una recente sentenza della Corte Costituzionale porta con sé un'importante novità per quel che riguarda l'esercizio della professione (anche) da parte di cittadini stranieri.


Nello specifico, la sentenza n. 264/2013 depositata il 13 novembre 2013, asserisce che è costituzionalmente illegittima una parte dell'art. 6 contenuta in una legge varata dalla Regione Molise. Questo articolo, nel suo comma 1 lett. b, stabilisce che chiunque voglia esercitare l'attività di conducente taxi debba soddisfare il requisito della residenza in un qualunque comune del Molise da almeno un anno a questa parte, o nel caso di attività di impresa, che la sede legale di questa risulti collocata all'interno del territorio regionale.

La Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità di tali requisiti, in virtù del fatto che non possono esserci "barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nell'ambito del proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicanti in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché in base di principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi parte dell'Unione Europea)".

Ricollegandosi a questo stralcio di sentenza (si tratta della n. 124/2010 e 391/2008), la Corte ha quindi dichiarato nulla la clausola imposta dalla Regione Molise per l'esercizio dell'attività di conducente.

Rientrando tra i fondatori nonché tra gli appartenenti all'Unione Europea, anche l'Italia deve rispettare la direttiva 2006/13/CE: normativa, la quale toglie agli organi legislativi nazionali la facoltà di imporre dei limiti all'esercizio della libera professione, esclusivamente basati sulla nazionalità dell'individuo, sulla sua residenza anagrafica o sul territorio in cui ha sede legale una data impresa.

L'esercizio della libera professione deve essere garantito universalmente, non solo secondo quanto imposto dall'Unione Europea, quanto anche per dare forza al lavoro come valore fondante della Carta Costituzionale. Ma ancor più importante, come strumento per l'emancipazione e la libertà dell'individuo.

https://www.immigrazione.biz/img/ico_allegato.gifVedi la sentenza n. 264 del 13 novembre 2013 Corte Costituzionale


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Martedì, 19 Novembre 2013 - Cosimo Laneve


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