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Asilo, la domanda può essere fatta anche fuori dallo Stato di primo ingresso

Cittadino iraniano vince la causa contro il trasferimento della sua domanda in Grecia - La normativa europea sul diritto d'asilo e sulle modalità di espletamento della ricezione della domanda nonchè di tutto l'iter della pratica sono a carico del Paese UE che per primo ha ricevuto la domanda. E' il caso specifico del cittadino iraniano che si è visto respingere la sua domanda d'asilo dalla Germania verso la Grecia, perchè appunto il suo primo approdo su territorio europeo è stato in quel Paese.

Sembrerebbe che la pietra miliare del regolamento "Dublino II" sia stata eliminata. Infatti con la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-4/11, si è stabilito che l'unico caso in cui lo straniero non possa essere trasferito nel Paese del suo primo ingresso, è legata al fatto che possano presentarsi "carenze sistemiche della procedura di asilo".

Cio' vuol dire che se l'immigrato è presenta in un Paese UE e successivamente si sposta in un altro e presenta domanda di protezione internazionale, dimostrando che vi siano motivi seri di trattamenti inumani e degradanti nei confronti del richiedente, lo Stato in cui ha presentato la domanda può esaminare la domanda d'asilo. Nel caso in cui però, quest'ultimo non voglia avvalersi di tale facoltà è tenuto comunque ad identificare lo Stato membro competente.

In questo caso il cittadino iraniano ha vinto la sua battaglia personale e ha potuto dunque presentare la sua domanda d'asilo in Germania.

https://www.immigrazione.biz/img/ico_allegato.gifVedi la sentenza n. C‑ 4/11 del 14 novembre 2013 Corte di Giustizia UE


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Mercoledì, 20 Novembre 2013 - Andrea Parisi


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