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Rifugiato politico e protezione umanitaria: i chiarimenti della Cassazione

Prendendo in esame quanto accaduto ad una signora nigeriana, la Cassazione ha fatto chiarezza in riferimento allo status di rifugiato politico e alla possibilità di beneficio della protezione umanitaria da parte dello straniero - La sentenza n. 25873/2013 della Corte di Cassazione ha ridefinito con maggiore chiarezza quei requisiti di idoneità necessari per rientrare nello status di straniero rifugiato.

A far tornare alla ribalta un tema tanto delicato come questo è stato il caso di una signora nigeriana la quale, a suo tempo, aveva chiesto al Tribunale di poter beneficiare della protezione umanitaria. La donna sosteneva di essere fuggita dal suo paese natale per via delle continue violenze a cui veniva sottoposta per mezzo del padre e della matrigna, nonché di essersi liberata da un matrimonio forzato che i due le avevano programmato in combutta con un uomo di 72 anni.
La signora nigeriana aveva poi confessato di essere stata malmenata dal suo pretendente e di essere stata rapita dai suoi tutori.

Nonostante questo, la richiedente si è vista rifiutare la domanda di poter essere considerata una rifugiata, poiché il Tribunale non ha riconosciuto come vera la testimonianza posta in esame.

Forte delle sue motivazioni la signora ha quindi effettuato ricorso in Cassazione chiedendo che la sua storia venisse analizzata con minore pregiudizio, ma soprattutto, tenendo in considerazione il clima di seria instabilità socio-politica a cui la Nigeria è sottoposta da diversi anni a questa parte.

La Suprema Corte ci insegna però che "il requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate" (Cass. 23/8/2006 n. 18353); mentre d'altra parte occorre che vengano altresì soddisfatti i "presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ovvero la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente (...)  rilevando la situazione persecutoria di chi rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatone a carico della sua integrità fisica o libertà personale" (Cass. 20/12/2007 n. 26822).

Alla luce dei fatti la signora nigeriana, e qualunque altro straniero dovesse trovarsi nella sua stessa condizione, deve dimostrare la sussistenza di questi requisiti i quali altro non sono che le basi stesse dello status di rifugiato politico.

https://www.immigrazione.biz/upload/img-icona.pngVedi la sentenza n. 25873 del 18 novembre 2013 della Corte di Cassazione


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Lunedì, 9 Dicembre 2013 - Cosimo Laneve


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