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Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della cittadinanza italiana

Circolare del 23 dicembre 2013 Ministero dell'Interno - Sempre più numerosi sono i casi di stranieri che ottenuto lo status di cittadino italiano, attivano il procedimento amministrativo per modificare il proprio nome, riallineandolo a quello indicato nel preambolo del decreto di conferimento, ciò determinando aggravi procedimentali presso Prefetture e uffici comunali (Stato civile).
L'interpretazione in ambito comunitario, consentirebbe di conservare il proprio prenome e cognome di origine a prescindere dalle leggi dello Stato dell'Unione europea ove la persona decidesse di stabilirsi acquisendone la relativa cittadinanza.
Con parere n. 850 del 22.2.2013, il Consiglio di Stato ha accolto la proposta del Ministero dell'Interno che consente di ritenere "non applicabile" la normativa nazionale relativa all'attribuzione delle generalità ai neocittadini italiani, in quanto in contrasto con la normativa internazionale alla luce dei principi comunitari.
Secondo il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad avviso del Consiglio di Stato, sembra effettivamente deporre nel senso che “la normativa italiana sull'attribuzione del nome allo straniero che acquisti la cittadinanza dello Stato sia illegittima”.
Pertanto, la soluzione individuata dal Ministero dell'Interno con l'avallo del Consiglio di Stato, di consentire l'attribuzione del nome di origine già al momento della redazione del decreto di conferimento della cittadinanza, ancorchè in una fase antecedente al giuramento, dovrà d'ora in poi essere oggetto di applicazione da parte di tutti gli Uffici competenti, previo adattamento dei segni anomali alle regole vigenti nello Stato italiano.

https://www.immigrazione.biz/img/ico_allegato.gifCircolare n. 14424 del 23 dicembre 2013 Ministero dell'Interno



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Venerdì, 31 Gennaio 2014 - Andrea Parisi


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