Test italiano, nuove regole per la richiesta del permesso CE
L'utente dovrà aspettare 90 giorni per poter prenotare un altro test, se non viene superato il primo - Con la circolare n. 716 rilasciata il 3 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha comunicato che sono cambiate le procedure per la richiesta dello svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il Viminale ha fatto notare come nel 2013 si è accertato un sensibile aumento delle richieste di svolgimento del test, non proporzionato al numero degli aventi diritto. Questo ha provocato un aggravio della spesa non indifferente dovuto al pagamento delle sessioni dei test.
Si è inoltre constatato come il 30% degli iscritti risultava assente alla convocazione o perchè non superandolo, ha riproposto la domanda in un arco temporale davvero ravvicinato.
Per questo motivo i tecnici del Ministero dell'Interno hanno reso obbligatoria la compilazione del campo "indirizzo email" nel modulo di prenotazione on line, in modo da avere un importante strumento di comunicazione con lo straniero.
Inoltre in caso di assenza ingiustificata alla sessione del test, l'interessato non potrà chiedere un'altra prenotazione se non dopo 90 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto svolgere il test. Le uniche giustificazioni sono i motivi di salute e quindi il certificato del medico di base o di un medico ASL che comunque dovrà essere inviato alla commissione prima dello svolgimento dell'esame. A questo punto dovranno essere trasmessi alla Prefettura di competenza gli esiti dei test, ed in caso di assenza potrà essere considerata anche "ingiustificata" quando lo straniero non fornirà il certificato richiesto.
Analogamente, nell'ipotesi in cui lo straniero non riesca a superare il test, non potrà fare richiesta di un'ulteriore prenotazione se non dopo 90 giorni dallo svolgimento del test non superato. Resta però la possibilità di chiedere alla commissione lo spostamento della data del test, per comprovati motivi di impedimento.
Le nuove modifiche saranno attive dall' 11 febbraio 2014.
Vedi la circolare n. 716 del 3 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno
Decreto ministeriale 4.6.2010
Giovedì, 6 Febbraio 2014 - Andrea Parisi