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Stranieri vulnerabili, presentata modifica anche per chi non richiede asilo

La commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l'esame il 5 marzo - Con il decreto legislativo n. 140 del 2005, era stata recepita la direttiva europea 2003/9/CE, in materia di norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Fondamentale è l'articolo 8 che specifica l'accoglienza per le persone portatrici di esigenze particolari, o comunque in ogni caso di prestare massima attenzione alle situazioni di particolare vulnerabilità in cui versano alcuni soggetti, quali minori, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza.

Questo decreto legislativo però, fa riferimento solamente ai casi vulnerabili che hanno fatto richiesta di riconoscimento della protezione internazionale o che sia stata già accolta, ma non tiene conto di tutti gli altri stranieri che comuque versano in queste condizioni di vulnerabilità ma che non hanno potuto o non vogliono chiedere asilo.

A questo hanno pensato un gruppo di parlamentari che hanno presentato al Senato una proposta di modifica del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari. Lo scopo principale è quello di estendere questo regime di favore nei confronti di tutti i soggetti stranieri deboli e non solamente ad una piccola porzione di migranti.

Nella modifica è previsto anche che nei centri di identificazione e accoglienza, siano presenti servizi speciali di accoglienza e cura, stabiliti dal direttore del centro, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscano misure assistenziali particolari e un adeguato supporto psicologico e psicopedagogico, finalizzato alle esigenze della persona.

Decreto Legislativo n. 140 del 30 maggio 2005




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Giovedì, 13 Marzo 2014 - Andrea Parisi


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