Diritto di soggiorno dei cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro d’origine del cittadino
Comunicato stampa della Corte di giustizia dell’Unione europea - La direttiva 2004/38/CE concede ai cittadini dell’Unione nonché ai loro familiari il diritto di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri. Il Raad van State olandese (Consiglio di Stato), con due distinti rinvii pregiudiziali, ha investito la Corte di giustizia di quattro cause concernenti il diniego formulato dalle autorità olandesi di concedere un diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino olandese dell’Unione.
La causa C-456/12 riguarda il diniego del diritto di soggiorno in una situazione in cui il cittadino dell’Unione (olandese) ritorna nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza dopo aver effettuato, con il familiare, cittadino di paese terzo, alcuni soggiorni di breve durata in un altro Stato membro.
Il sig. O.,cittadino nigeriano, ha sposato nel 2006 una cittadina olandese ed ha vissuto in Spagna tra il 2007 e l’aprile 2010. Durante lo stesso periodo, sua moglie ha soggiornato due mesi con lui in Spagna e vi ha regolarmente trascorso le sue vacanze con lui.
Il sig. B.,cittadino marocchino, dal 2002 ha coabitato nei Paesi Bassi con la sua compagna, cittadina olandese. Nel 2005 si è installato in Belgio in un appartamento preso in locazione dalla sua compagna. Quest’ultima ha trascorso ogni fine settimana con il sig. B. in Belgio. Nell’aprile 2007, il sig. B. ha fatto rientro il Marocco e nel luglio 2007 si è sposato con la cittadina olandese.
Il giudice del rinvio chiede alla Corte se il diritto dell’Unione 2 conceda a cittadini di un paese terzo, familiari di cittadini dell’Unione, il diritto di soggiorno nello Stato membro di cui i cittadini posseggono la cittadinanza.
La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38 non assicurano nessun diritto di soggiorno autonomo ai cittadini di paesi terzi. Gli eventuali diritti di soggiorno conferiti loro sono diritti derivati dall’esercizio della libertà di circolazione da parte di un cittadino dell’Unione.
Essa poi constata che la direttiva non conferisce nessun diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione il quale soggiorni nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Infatti, essa si applica solo quando un cittadino si reca o soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza.
Sul problema se l’articolo 21 TFUE conceda un siffatto diritto di soggiorno derivato, la Corte spiega che il diniego di riconoscere un diritto di soggiorno derivato a favore del cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, può ledere il diritto alla libera circolazione del cittadino dell’Unione, garantito da questa disposizione del trattato. Infatti, un cittadino dell’Unione potrebbe essere dissuaso dall’abbandonare il proprio Stato membro di origine se non avesse la certezza di poter continuare, al suo ritorno in questo Stato membro, la vita familiare sviluppata o consolidata in un altro Stato membro. Tuttavia, un ostacolo siffatto si produce solo quando il soggiorno nello Stato membro ospitante ha carattere effettivo, ossia quando soddisfa le disposizioni della direttiva relative al diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi.
Da ciò discende che, quando, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni della direttiva relative a un diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, un cittadino dell’Unione ha soggiornato effettivamente in un altro Stato membro e, in tale occasione, in detto Stato ha sviluppato o consolidato la sua vita familiare, l’efficacia pratica dell’articolo 21 TFUE impone che la vita familiare condotta nello Stato membro ospitante possa continuare quando il cittadino fa ritorno nel proprio Stato di origine. Ciò implica che in una situazione siffatta al familiare, cittadino di un paese terzo venga riconosciuto un diritto di soggiorno derivato.
Le condizioni per la concessione del diritto di soggiorno derivato in base all’articolo 21 TFUE non dovrebbero essere, in linea di principio, più rigorose di quelle previste dalla direttiva per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza. Infatti, anche se la direttiva disciplina solo l’ipotesi del ritorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, essa dev’essere applicata per analogia (dato che, anche in questo caso, è il cittadino dell’Unione che costituisce la persona di riferimento) affinché il cittadino del paese terzo, familiare del cittadino dell’Unione, possa beneficiare del diritto di soggiorno derivato.
In merito al problema di accertare se l’effetto cumulativo di numerosi soggiorni di breve durata nello Stato membro ospitante possa far sorgere un diritto di soggiorno derivato in capo al familiare, cittadino di un paese terzo, quando il cittadino dell’Unione fa ritorno nel suo Stato di origine, la Corte ricorda che solo un soggiorno che soddisfi le disposizioni della direttiva relative a un soggiorno di durata superiore a tre mesi fa sorgere un diritto di soggiorno derivato al ritorno. Essa sottolinea che, pur considerati nel loro complesso, soggiorni di breve durata (come una serie di fine settimana o di vacanze trascorsi in uno Stato membro diverso da quello di cui il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza) non soddisfano tale condizione.
La Corte peraltro rileva che il sig. B. ha acquisito la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione in un momento successivo al soggiorno della sua compagna nello Stato membro ospitante. Ebbene, il cittadino del paese terzo che non aveva, quanto meno durante una parte del suo soggiorno nello Stato membro ospitante, la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione non può aver potuto godere in questo Stato di un diritto di soggiorno derivato ai sensi della direttiva. Alla luce di ciò, il cittadino straniero non può invocare l’articolo 21 TFUE per ottenere un diritto di soggiorno derivato quando il cittadino dell’Unione fa ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza.
In base a tutto quanto sin qui illustrato, la Corte dichiara che, in una situazione in cui un cittadino dell’Unione abbia sviluppato o consolidato, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2004/38 relative a un diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, una vita familiare con il cittadino di un paese terzo nel corso di un soggiorno effettivo in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, le disposizioni della medesima direttiva si applicano per analogia quando detto cittadino dell’Unione ritorni, con il familiare interessato, nel proprio Stato membro di origine.
Analogamente alla causa C-456/12, la causa C-457/12 riguarda il diniego, da parte delle autorità olandesi, del diritto di soggiorno al familiare di cittadini olandesi. Tuttavia, a differenza della causa C-456/12, i cittadini dell’Unione interessati non hanno soggiornato con un loro familiare in uno Stato membro diverso da quello di cui essi possiedono la cittadinanza.
La causa C-457/12: la posizione della sig.ra S. e della sig.ra G.
La sig.ra S. è cittadina ucraina. Essa desidera poter soggiornare presso suo genero, cittadino olandese. Afferma di occuparsi di suo nipote. Suo genero risiede nei Paesi Bassi ma si reca, almeno una volta la settimana in Belgio, a causa della sua attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro olandese.
La sig.ra G., cittadina peruviana, ha sposato nel 2009 un cittadino olandese. Quest’ultimo risiede nei Paesi Bassi, ma svolge un’attività lavorativa dipendente per un’impresa belga. Per tale ragione, effettua trasferimenti quotidiani di andata e ritorno tra i Paesi Bassi e il Belgio.
In questo contesto, il Raad van State desidera sostanzialmente sapere se il diritto dell’Unione attribuisca un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, quando il cittadino risiede nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza ma si reca regolarmente in un altro Stato membro a causa delle sue attività professionali.
La Corte conferma che, nelle circostanze di cui alla causa C-457/12, i cittadini dell’Unione rientrano nella sfera d’applicazione della libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE. Infatti, tutti i cittadini dell’Unione i quali, a motivo di un contratto di lavoro, svolgono attività professionali in uno Stato membro diverso da quello di residenza rientrano nella sfera d’applicazione di questa disposizione.
La Corte spiega poi che l’efficacia pratica del diritto di libera circolazione dei lavoratori può imporre che venga riconosciuto un diritto di soggiorno derivato in base all’articolo 45 TFUE al cittadino di un paese terzo, familiare del lavoratore, cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui quest’ultimo possiede la cittadinanza.
Spetterà pertanto al giudice del rinvio verificare se, in ciascuna delle ipotesi di cui alla causa C-457/12, la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino del paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, sia necessaria al fine di garantire a quest’ultimo l’effettivo esercizio dei diritti che egli ricava dall’articolo 45 TFUE. Secondo la Corte, la circostanza secondo cui il cittadino del paese terzo interessato si occupa del figlio del cittadino dell’Unione può costituire un elemento rilevante ai fini di valutare se il diniego del diritto di soggiorno a beneficio di detto cittadino del paese terzo possa avere effetti dissuasivi sull’effettivo esercizio dei diritti che il cittadino dell’Unione trae dall’articolo 45 TFUE. Tuttavia, la mera circostanza che possa apparire auspicabile che la cura del figlio sia assunta dal cittadino di un paese terzo, ascendente diretto del coniuge del cittadino dell’Unione, non basta da sola a constatare un siffatto effetto dissuasivo.
L’articolo 45 TFUE conferisce pertanto al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza, allorché egli risiede in quest’ultimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro in quanto lavoratore ai sensi della menzionata disposizione; infatti il diniego del diritto di soggiorno derivato comporta un effetto dissuasivo sull’esercizio effettivo dei diritti che al lavoratore derivano dall’articolo 45 TFUE. Spetta al giudice nazionale verificare questa circostanza.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Il testo delle sentenze (C-456/12 e C-457/12)
Venerdì, 14 Marzo 2014 - http://curia.europa.eu