Matrimonio, rilascio del permesso per motivi familiari anche senza convivenza
A deciderlo la Corte di Cassazione che ribalta le precedenti due sentenze dei tribunali cittadini - E' risaputo che non è possibile l'espulsione degli stranieri conviventi con il coniuge di nazionalità italiana, ed è proprio il Testo unico a deciderlo. Si tratta infatti dell'art. 19 comma 2 lettera c) che spiega quali sono i casi in cui non è possibile l'espulsione dello straniero, tranne in altri casi più particolari.
Sulla base di questo si è fondato il ricorso secondo cui una donna di nazionalità australiana ha presentato al Tribunale di Verona dopo il diniego del rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto sposata con cittadino italiano. Il Tribunale però ha confermato la sentenza di primo grado perchè mancava il requisito della convivenza con il coniuge (nel frattempo il marito era deceduto), ritenuto fondamentale per poter avere accesso al rinnovo del permesso di soggiorno.
La donna ha dunque proposto ricorso in Cassazione e gli ermellini hanno dato ragione alla donna per diversi motivi. Il primo riguarda la non applicazione del d.lgs. n. 30 del 2007 che consente al coniuge di un cittadino di uno Stato membro dell'UE di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base della durata ultratriennale del matrimonio. Inoltre la Cassazione ha ravveduto un'ulteriore scorrettezza nei suoi confronti, non concedendo quantomeno la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari precedente in permesso per lavoro subordinato, anche se la donna aveva un regolare impiego come badante.
Infine, la stessa Cassazione ha ribadito che la particolare situazione di vedova della donna non può essere paragonata ai casi di divorzio o annullamento del matrimonio, e quindi la richiesta di sussistenza di effettiva convivenza tra i coniugi che serviva per il rinnovo del permesso di soggiorno, non doveva essere neanche proposta.
Sentenza n.5303 del 6 marzo 2014 della Corte di Cassazione
Testo Unico Immigrazione - art. 19 comma 2
Lunedì, 24 Marzo 2014 - Andrea Parisi